top of page
Cerca
Immagine del redattoreHelvetia racconta

Cassa malati - assicurazione sanitaria in Svizzera

Aggiornamento: 28 mag 2023

Obbligo d‘assicurazione

Indipendentemente da quale sia la vostra cittadinanza, se vivete o lavorate in Svizzera, dovete essere assicurati contro le malattie e infortunio. Anche le persone che lavorano meno di tre mesi in Svizzera sono soggette all’obbligo di assicurarsi (contro le malattie). Inoltre, questo obbligo vale anche per le persone provenienti da uno Stato membro dell’UE o dell’AELS che vengono a lavorare in Svizzera, senza però viverci. I frontalieri, invece, persone quindi domiciliate in un paese confinante ma che lavorano in Svizzera, possono scegliere se assicurarsi in Svizzera o presso il loro luogo di residenza. (bisogna richiedere l’esonero) In base ai contratti bilaterali possono esserci anche altre eccezioni, come per esempio per gli studenti. In caso di domande specifiche non esitare a contattarci.


Termine di tre mesi

Dovete assicurarvi presso una cassa malati entro i tre mesi dopo il vostro arrivo in Svizzera. All’interno della cassa malati la scelta è libera. Le autorità competenti comunali o cantonali sorvegliano l’esecuzione dell’obbligo assicurativo (vi pregheranno di inoltrare loro una fotocopia della polizza o della tessera d’assicurazione). L’inizio dell’assicurazione obbligatoria sarà fissato in base alla data di entrata in Svizzera/ data sulla notifica di arrivo che rilascia il comune. Se l’affiliazione è tardiva, la copertura assicurativa decorre solo dal momento dell’affiliazione e l’assicurato deve versare un supplemento di premio in caso di ritardo.


Tesserino sanitario

Il tesserino arriva per posta dopo aver stipulato la polizza.


Fine dell’obbligo d’assicurazione

La copertura assicurativa termina quando l’assicurato non è più tenuto ad assicurarsi:

perché è deceduto oppure perché ha trasferito il domicilio dalla Svizzera ad un altro Paese, sempre che non sia tenuto ad assicurarsi in Svizzera in base agli accordi bilaterali con l’UE e l’AELS o ad altre convenzioni internazionali sulle assicurazioni sociali.

Se si trasferisce il domicilio in un altro Paese, basta inviare alla cassa malati la conferma del comune di domicilio che dal giorno XY non si è più domiciliati in Svizzera. In tal caso termina l’obbligo di assicurarsi e la cassa malati rimborsa eventuali premi già pagati.


Dovete pagare i premi, la franchigia e l’aliquota percentuale

Ogni assicurato paga un premio mensile alla cassa malati. La quota dei premi dipende dalla cassa malati, dall’ età e dal Cantone dove si è domiciliati. Per i bambini e i giovani i premi sono inferiori. Le persone che dispongono di un reddito molto modesto hanno diritto ad un sussidio cantonale per la riduzione dei premi.


Siete tenuti a partecipare ai costi

In caso di malattia e infortunio (se il rischio dell’infortunio è incluso), una parte dei costi di cura è a carico degli assicurati. La partecipazione ai costi è costituita dalla franchigia, dall’aliquota percentuale e da un contributo ai costi del soggiorno in ospedale.


Franchigia

La franchigia è l’importo annuo con il quale la persona assicurata deve contribuire ai costi delle prestazioni mediche (300 CHF per gli adulti; i minorenni fino ai 18 anni non devono pagare nessuna franchigia). Dal momento in cui è stato raggiunto tale importo, la cassa malati fornisce le sue prestazioni. Si puo’ scegliere tra le seguenti franchigie: 300, 500, 1'000, 1'500, 2'000 e 2'500. Piu’ è alta la franchigia, meno costa il premio mensile. La franchigia scelta è valida dal 01.01. al 31.12. Si puo’ cambiare ogni anno. (riduzione fino al 30.11., aumento fino al 31.12.)

Aliquota percentuale

Tra le spese di trattamento che rimangono (dopo aver raggiunto la franchigia) dovete pagare il 10% di tasca vostra. Questa così detta aliquota percentuale ammonta ad un massimo per anno di CHF 700 per gli adulti e a CHF 350 per i minorenni. Se desiderate risparmiare sui premi, siete liberi di aumentare la vostra franchigia.


Contributo ai costi di degenza ospedaliera

L’importo ammonta a 15 franchi per giornata di degenza ospedaliera. I minorenni, i giovani adulti in formazione e le donne che non partecipano ai costi delle prestazioni di maternità, non versano questo contributo ai costi di degenza ospedaliera.


Evitate brutte sorprese

Se un medico sceglie un trattamento che non è coperto dall’assicurazione di base, è tenuto ad informarvi. In caso di dubbio conviene però chiedere maggiori ragguagli alla cassa malati.

L’assicurazione base obbligatoria non copre tutto. Non tutto quello che il medico prescrive viene automaticamente rimborsato dall’assicurazione. Ci sono alcune lacune, che dopo aver avuto bisogno di cure e prestazioni, potrebbero influire sul budget personale. Per evitare brutte sorprese è consigliato stipulare una polizza con delle assicurazioni supplementari per coprire le lacune dell’assicurazione obbligatoria. Queste sono facoltative e la richiesta è soggetta alla valutazione del rischio da parte dell’assicurazione. In base allo stato di salute quindi eventualmente la cassa malati non può offrire la copertura desiderata oppure l’accetta ma con una riserva sulle diagnosi già esistenti.


Sei già in Svizzera e hai bisogno di una consulenza gratuita e senza impegno?

Compila il modulo di contatto.



50 visualizzazioni0 commenti

Post recenti

Mostra tutti

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page